Speciale novità fiscali legate all'emergenza sanitaria

Arcari & Di Dio

Revisore nominato entro il 16 dicembre? Secondo Assirevi è possibile la revoca

di Leonardo Di Dio
Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 234 in riferimento agli effetti delle recenti modifiche apportate all'art. 2477 del Codice Civile ad opera dell’art. 379 del D.Lgs. 14/19 (il “Codice della Crisi”), come modificato dal D.L. 32/19, convertito con Legge 55/19 (il “Decreto Sblocca Cantieri”), così come ulteriormente modificato dal D.L. 162/19, convertito con Legge 8/20 (il “Decreto Milleproroghe”), in particolare per quanto attiene alla nomina dell'obbligo del Sindaco o Revisore nelle società a responsabilità limitata.

Come noto, le nomine previste dall’art. 2477 del Codice Civile, come originariamente modificato, dovevano essere effettuate entro il termine del 16 dicembre 2019.

La Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del Decreto Milleproroghe ha tuttavia modificato il suddetto termine, stabilendo che le nomine siano ora da effettuarsi “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.

A causa dell’emergenza sanitaria, il Decreto Cura Italia ha esteso la facoltà di convocare l’assemblea ordinaria di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il terzo comma dell’art. 379 del Codice della Crisi, relativo alla prima applicazione delle disposizioni – come modificate dal Decreto Milleproroghe – specifica che i bilanci sulla base dei quali verificare la sussistenza dei limiti dimensionali sopra ricordati sono quelli relativi ai due esercizi approvati precedentemente al termine ultimo fissato per il conferimento dell’incarico: per le società il cui esercizio sociale chiuda al 31 dicembre, gli esercizi di riferimento sono quelli chiusi al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che il primo bilancio da sottoporre a controllo legale sarebbe quello relativo all’esercizio che chiude al 31 dicembre 2020; prima dell’intervento del Decreto Milleproroghe i due esercizi di riferimento erano invece da individuarsi negli esercizi 2017 e 2018.

La modifica del termine di legge operata da ultimo dal Decreto Milleproroghe apre dunque la questione della gestione degli incarichi già assegnati entro il precedente termine del 16 dicembre 2019.

Nel caso in cui l’incarico di revisione legale sia stato conferito per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, per gli esercizi 2017 e 2018, dei parametri di cui all’art. 2477, secondo comma del Codice Civile, il conferimento stesso non risulterebbe allineato alla nuova disciplina dell’art. 379 del Codice della Crisi (che, come detto, prende ora in considerazione gli esercizi 2018 e 2019).

In tale ipotesi, infatti, risulterebbe venuto meno il presupposto normativo dell’intervenuto conferimento dell’incarico.

Sussisterebbero dunque, ad avviso di Assirevi, i presupposti per l’esercizio dell’interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e dal Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 (il “D.M. 261/2012”), vale a dire tramite:
  • revoca per giusta causa;
  • dimissioni;
  • risoluzione consensuale.
In proposito, si rileva che l’art. 8 del D.M. 261/2012 stabilisce che “in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata”.

Per i casi di revoca o dimissioni, la norma impedisce la nomina dello stesso revisore prima del decorso di un anno.

Analogo obbligo non è invece previsto per l’ipotesi di risoluzione consensuale dell’incarico: in questa circostanza, quindi, la società potrà nuovamente procedere ad incaricare della revisione legale dei propri conti il revisore cessato.

Alla luce di quanto sopra, gli incarichi conferiti entro il 16 dicembre 2019 per il triennio 2019/2021 potranno essere oggetto di risoluzione consensuale tra le parti ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. 39/2010 e 7 del D.M. 261/2012.

In proposito, il D.M. 261/2012 prevede che “l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione”.

Nelle circostanze in oggetto, in cui l’interruzione anticipata dell’incarico è motivata dal venire meno del presupposto normativo per l’emissione della relazione di revisione, occorre formalizzare al più presto e comunque prima dei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio 2019, l’accordo tra amministratori e revisori.

Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto dell’assenza dei presupposti normativi e potrà deliberare la risoluzione dell’incarico e il contestuale conferimento di un nuovo incarico allo stesso revisore in conformità alla nuova disciplina di cui all’art. 379 del Codice della Crisi. Ovviamente, la società potrà in ogni caso procedere a convocare un’assemblea ad hoc per la delibera di risoluzione dell’incarico di revisione e di conferimento del nuovo incarico anticipatamente rispetto a quella di approvazione del bilancio 2019.

La procedura da seguire:
  • sottoscrizione accordo di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione tra Revisore ed Amministratori almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea per l’approvazione del bilancio
  • in sede di approvazione del bilancio, l’assemblea delibererà in merito:
    • alla risoluzione dell’incarico di revisione legale per il venir meno dei presupposti di legge
    • alla nomina del nuovo Revisore, che:
      • nell’ipotesi di revoca o dimissioni: non potrà essere lo stesso Revisore revocato o dimissionario
      • nell’ipotesi di risoluzione consensuale: potrà essere lo stesso Revisore.
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