Speciale novità fiscali legate all'emergenza sanitaria

Arcari & Di Dio

DL Cura Italia - Liquidità alle famiglie - Aggiornamento FAQ del MEF

Aggiornamento delle principali FAQ sul tema pubblicate dal MEF ed aggiornate al 2 aprile 2020

È possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa?
Sì, attraverso il Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Non è più richiesta la presentazione dell’ISEE, è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione.

Come posso ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa?
Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria che viene trasmessa alla Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF). Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Scarica qui la nuova modulistica pubblicata dal MEF

Posso accedere alla sospensione del mutuo prima se sono già in ritardo coi pagamenti nel mutuo?
Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?
No, non si applica al credito al consumo.