Speciale novità fiscali legate all'emergenza sanitaria

Arcari & Di Dio

Principali novità introdotte dal c.d. D.L. “Cura Italia”

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L. c.d. “Cura Italia”, riteniamo utile evidenziare le principali novità in ambito fiscale, finanziario e societario contenute in questo articolato provvedimento;
Oggetto: principali novità introdotte dal c.d. D.L. “Cura Italia”


A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L. c.d. “Cura Italia”, riteniamo utile evidenziare le principali novità in ambito fiscale, finanziario e societario contenute in questo articolato provvedimento; per le misure relative ai rapporti di lavoro dipendente, suggeriamo di relazionarsi con il proprio consulente del lavoro.

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS su domanda dell’interessato.

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Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità; con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché la eventuale quota da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle rispettive Casse di Previdenza.

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Vengono proposti svariati interventi da parte di Fondo di garanzia delle PMI per la durata di nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto: l’ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui “prima casa” è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

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Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza) può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto; detti importi rilevano per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ad esempio, la cessione di crediti di nominali Euro 100.000 comporterà la trasformazione in credito d’imposta delle imposte differite attive calcolate su componenti di Euro 20.000 cui corrisponderà IRES per Euro 4.800.

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Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche ed intermediari finanziari delle seguenti misure di sostegno finanziario:

per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è possibile sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Non possono beneficiare delle seguenti misure le imprese le cui esposizioni debitorie siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Per tutti i contribuenti

In via generale i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Come precisato nei successivi paragrafi, per talune tipologie di imposte/attività/contribuenti sono previsti più ampi termini di sospensione.

Per le ritenute d’acconto operate su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati nonché le tasse di concessioni governative sui libri sociali il termine, per tutti i contribuenti, è quello del 20 marzo 2020.

Per i soggetti appartenenti a determinati settori

I versamenti delle seguenti imposte e contributi:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • IVA scadente nel mese di marzo;

sono sospesi fino al 30 aprile 2020 per le seguenti imprese:

  • imprese turistico ricettive;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • tour operator;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

In data odierna l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la pubblicato la Risoluzione 12/E contenente i codici attività che interessano le attività di cui sopra (All. 1).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati da tali soggetti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Adempimenti tributari diversi dalle ritenute

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dalle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, fatta eccezione per i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che rimangono invariati.

Imprese e professionisti con ricavi e compensi non superiori ad Euro 2 milioni

Per i soggetti (imprese o professionisti) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Imprese e professionisti con ricavi e compensi non superiori ad Euro 400.000

Per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione al committente e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Credito d’imposta sui canoni di locazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle seguenti attività:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attivita' delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore ad Euro 30.000.
Sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 per le medesime finalità di cui sopra. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Sospensione della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni emesse dagli Enti Territoriali;
  • nuovi atti esecutivi degli Enti locali per le entrate tributarie e patrimoniali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il decreto non contiene alcun riferimento agli avvisi bonari ed ai piani di rateizzazione elle cartelle; riteniamo che tali pagamenti non siano stati sospesi e che, pertanto, salvo diverse precisazioni, vadano effettuati effettuati alle scadenze originarie al fine di non incorrere nella decadenza del beneficio.

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Sono altresì sospesi e rinviati al 31 maggio 2020 i termini di versamento:

  • della rata della c.d. “rottamazione ter” scaduti il 28 febbraio 2020;
  • della rata del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Giustizia civile, penale e tributaria

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie incluso quello relativo al procedimento di mediazione.

Assemblee di società

Per l’anno in corso l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile o dallo statuto, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.